La Corte di Appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 16 agosto 2023, conferma come, in sede di contestazione disciplinare, non debba essere necessariamente anticipata la fattispecie sanzionatoria ipoteticamente applicabile e come neppure rilevi una diversa indicazione (in caso di riavvio del procedimento dopo la conclusione del procedimento penale) delle ipotesi esemplificate dalla contrattazione collettiva ove ovviamente relative ad una medesima tipologia di sanzione disciplinare. Ciò che rileva sono, invero, soltanto i fatti contestati e rispetto ai quali (fatti) deve essere consentito l’esercizio del diritto di difesa non già la loro ipotizzata riferibilità ad una o all’altra delle fattispecie sanzionatorie da valutarsi necessariamente a conclusione del procedimento anche alla luce delle difese svolte dall’incolpato. Infine la Corte di Appello ribadisce altresì come il DPR n. 3 del 1957 risulti non più applicabile ai dipendenti pubblici privatizzati che, con riferimento ai procedimenti disciplinari, sono soggetti alle sole regole del D. Lgs. n. 165 del 2001 ed a quelle della contrattazione collettiva.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, sanzione
Procedimento disciplinare e lettera di contestazione
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