La vicenda tra origine dalla decisione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari di un Ministero di rettificare ed anticipare, rispetto a quanto originariamente previsto, la data per l’audizione del dipendente. La prima data di udienza era stata fissata, infatti, oltre il termine massimo previsto dalla legge, per cui l’UPD si è trovato costretto ad anticiparla.
A seguito della sanzione disciplinare irrogata a conclusione del procedimento, il dipendente ha proposto ricorso in via giurisdizionale, ritenendo illegittime le sanzioni ricevute per violazione del proprio diritto di difesa.
Secondo la Cassazione, il ricorso presentato dal dipendente è infondato, in quanto erroneamente incentrato sulla supposta impossibilità dell’amministrazione di anticipare la data dell’audizione. Le diverse fasi del procedimento disciplinare devono necessariamente rispettare le cadenza temporali fissate dalla legge e, pertanto, se l’amministrazione si rende conto dell’errore commesso nella fissazione della data per l’audizione, può senz’altro disporne l’anticipazione.
Nell’esercizio di tale facoltà, l’unico limite che deve essere in ogni caso rispettato riguarda il termine minimo a difesa di dieci giorni, imposto dall’art. 55 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 in favore del lavoratore.