Il Tribunale di Firenze, con una interessante sentenza della fine dello scorso anno, ha ritenuto che l’aspettativa retribuita, prevista dalla legge n. 476 del 1984 a favore del dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, non sia di per se sola ostativa alla possibilità di svolgere contestualmente incarichi extra impiego ovviamente nel rispetto delle forme e delle procedure dell’art. 53 D. Lgs. n. 165 del 2001.
Pertanto, sono stati ritenuti illegittimi e fonte di responsabilità risarcitoria i dinieghi opposti dal datore di lavoro (nella specie un’azienda sanitaria) alle richieste formulate dal dipendente in aspettava, visto che “l’amministrazione convenuta non ha allegato, rispetto a ciascuno degli incarichi non autorizzati (pacificamente esulanti dalle ipotesi di incompatibilità assoluta previste dall’art. 60 DPR n. 3 del 1957) specifiche circostanze idonee a configurare situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi del comma 7 del del citato art. 53 D. Lgs. n. 165 del 2001” (così il Giudice).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, ufficio
L’aspettativa per borsa di studio ed altri incarichi “extraufficio” sono compatibili?
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