La vicenda trae origine dal ricorso proposto da alcuni candidati esclusi dalla prova orale e volto a contestare la composizione della commissione di concorso, in quanto non sarebbero state rispettate le regole di cui al d.P.R. n. 487 del 1994. In particolare, nell’ottica dei ricorrenti i commissari non potevano essere considerati “esperti” nelle materie oggetto delle prove concorsuali.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, in accoglimento del ricorso, ha sottolineato che la qualificazione di “esperto” esige di verificare che i membri della commissione abbiano previamente acquisito, attraverso un idoneo percorso culturale o professionale, una adeguata conoscenza delle materie oggetto delle prove di concorso. Nel caso di specie, tuttavia, nessuno dei commissari aveva acquisito una competenza specifica nelle materie indicate nel bando.
Il Giudice Amministrativo, di conseguenza, ha annullato gli atti di nomina della commissione e, in via derivata, tutti i successivi atti ivi compresi quelli di approvazione dell’elenco dei candidati che hanno superato le prove. È stata altresì disposta la nomina di una nuova commissione e la riedizione della fase di valutazione dei candidati.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico
La commissione di concorso deve essere composta da soggetti competenti con riferimento alle materie previste dal bando
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