E’ stato di recente ribadito dalla Suprema Corte che l’indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (ovvero quella da licenziamento illegittimo), in quanto avente causa dal rapporto di lavoro (trattandosi di indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro), ha natura di reddito da lavoro dipendente, ed è, quindi, assoggettabile a tassazione separata e a ritenuta d’acconto.
Costituisce ulteriore principio consolidato della giurisprudenza lavoristica che l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, successivamente alla cessazione del rapporto, costituisca circostanza irrilevante e che la relativa contribuzione debba
concorrere a formare la base imponibile e pensionabile. In altri termini, l’assoggettamento dell’indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale discende dalla natura retributiva dell’indennità. E’ nel momento stesso in cui il licenziamento acquista
efficacia che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità. Persino qualora, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all’indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun
effetto sull’obbligazione contributiva, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché la rinunzia proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare del diritto alla contribuzione (l’INPS).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento, rapporto di lavoro, sanzione, tassazione
Ancora sulla tassazione e soggezione a contribuzione dell’indennità da licenziamento e di quella da preavviso
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