E’ dei primi giorni del mese di settembre del 2022 la tanto attesa pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale la prescrizione dei crediti di lavoro a seguito della c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012) e del c.d. Jobs act (D.Lgs. n. 23/2015) decorre soltanto dalla cessazione del rapporto.
Difatti, secondo i giudici di legittimità, posto che il regime attuale di tutela contro i licenziamenti non offre alcuna garanzia di stabilità reale, in quanto la tutela reintegratoria rappresenta ormai un’eccezione rispetto a quella indennitaria, il lavoratore dipendente da privato potrà attendere la cessazione del rapporto per rivendicare tutte le differenze retributive che, alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, non fossero già prescritte, evitando così di esporsi al rischio di comportamenti ritorsivi da parte del datore di lavoro in caso di rivendicazioni in costanza di rapporto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, gara, rapporto di lavoro
La prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro!
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