a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, gara, rapporto di lavoro

La prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro!

E’ dei primi giorni del mese di settembre del 2022 la tanto attesa pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale la prescrizione dei crediti di lavoro a seguito della c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012) e del c.d. Jobs act (D.Lgs. n. 23/2015) decorre soltanto dalla cessazione del rapporto.
Difatti, secondo i giudici di legittimità, posto che il regime attuale di tutela contro i licenziamenti non offre alcuna garanzia di stabilità reale, in quanto la tutela reintegratoria rappresenta ormai un’eccezione rispetto a quella indennitaria, il lavoratore dipendente da privato potrà attendere la cessazione del rapporto per rivendicare tutte le differenze retributive che, alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, non fossero già prescritte, evitando così di esporsi al rischio di comportamenti ritorsivi da parte del datore di lavoro in caso di rivendicazioni in costanza di rapporto.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

23 Aprile 2026

Licenziamento disciplinare, simulazione e stato di malattia: a volte basta un certificato!

Una interessante e recente sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2026 n. 8738), in riforma ad una pronunzia della Corte di Appello di Firenze, affronta un caso di rilievo in caso [...]

15 Aprile 2026

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e lavoratore disabile: occhio alla discriminazione!

Sul tema è recentemente intervenuta Cass., Sez. Lavoro, Sezione Lavoro, 2 aprile 2026 n. 8211. Si afferma che in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a lavoratore disabile, la discriminazione indiretta [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto