E’ dei primi giorni del mese di settembre del 2022 la tanto attesa pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale la prescrizione dei crediti di lavoro a seguito della c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012) e del c.d. Jobs act (D.Lgs. n. 23/2015) decorre soltanto dalla cessazione del rapporto.
Difatti, secondo i giudici di legittimità, posto che il regime attuale di tutela contro i licenziamenti non offre alcuna garanzia di stabilità reale, in quanto la tutela reintegratoria rappresenta ormai un’eccezione rispetto a quella indennitaria, il lavoratore dipendente da privato potrà attendere la cessazione del rapporto per rivendicare tutte le differenze retributive che, alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, non fossero già prescritte, evitando così di esporsi al rischio di comportamenti ritorsivi da parte del datore di lavoro in caso di rivendicazioni in costanza di rapporto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, gara, rapporto di lavoro
La prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro!
Condividi questo articolo
Articoli correlati
15 Luglio 2025
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l’art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, deve intendersi violato anche quanto vengono [...]
10 Luglio 2025
La Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, con la sentenza n. 240 del 02/05/2025, afferma in maniera del tutto condivisibile che non sussiste un obbligo, per il datore di lavoro, di procedere ad un’unica [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.