La Corte di Cassazione, con una sentenza del mese di novembre scorso, è tornata ad affrontare la questione del demansionamento nell’ambito dei rapporti di pubblico impiego e ha ribadito che la valutazione circa la sussistenza della violazione deve essere effettuata guardando alla sola equivalenza formale delle mansioni ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001.
Dunque, a differenza che nel lavoro privato, nel pubblico impiego gli eventuali mutamenti sulla professionalità e personalità del lavoratore non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’accertamento del rivendicato demansionamento, non potendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all’articolo 2103 c.c..
Qualora, pertanto, il dipendente sia stato assegnato a mansioni diverse, ma riconducibili alla categoria di formale inquadramento del medesimo, non può essere ravvisato alcun inadempimento da parte dell’amministrazione.