Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha ricordato, con sentenza di ottobre 2022, come il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara comporti la caducazione dell’intera gara e l’integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in questione. Ciò nonostante, la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non costituisce un vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara.
Va da sé che la partecipazione alla gara in un’ipotesi del genere non può dunque considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l’impugnazione proponibile solo all’esito della procedura e avverso l’aggiudicazione, quale atto autonomamente lesivo e idoneo ad arrecare una lesione concreta ed attuale all’interesse legittimo del ricorrente.