Con sentenza di maggio 2024, il Consiglio di Stato ha chiarito che rientra tra i compiti del RUP quello di esercitare un controllo di regolarità della procedura, senza però che questi possa giammai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara. Al più, ciò che gli è concesso è di richiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione, fatto salvo il potere di intervento sostitutivo allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.
Con riferimento al giudizio in ordine all’esclusione di un concorrente, laddove ritenga il giudizio alla commissione di gara inficiato erroneità per non aver disposto l’esclusione, il RUP ha l’onere di formulare osservazioni e chiedere chiarimenti alla stessa commissione di gara ma non di escludere direttamente l’impresa, spettando sempre alla commissione di gara stabilire e valutare la legittimità dell’offerta.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara
Il RUP non può escludere il concorrente sostituendo la propria valutazione a quella formulata dalla commissione
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