La Suprema Corte ha recentemente ribadito che il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, circostanza dalla quale discende che la prova per testi non è ammissibile, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa.
I giudici di legittimità hanno, inoltre, precisato che il richiamato divieto non può essere superato neppure dall’esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, in quanto lo stesso non può intervenire sui requisiti di forma richiesti ex lege per quel determinato atto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
La necessaria forma scritta del licenziamento
Condividi questo articolo
Articoli correlati
6 Ottobre 2026
Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2026 n. 24920 richiama gli enti pubblici a prestare particolare attenzione all’istituto della sospensione cautelare dal servizio dei dipendenti, unitamente al procedimento disciplinare che li riguarda, in pendenza di procedimento [...]
6 Ottobre 2026
Per Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2026, n. 13148 il contratto di agenzia si distingue dal procacciamento di affari per la stabilità e la continuità dell’incarico di promozione della conclusione di contratti in una [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
