In un concorso pubblico, come correttamente rileva il TAR Marche-Ancona, con sentenza del 6 marzo 2024, non costituisce motivo di incompatibilità la circostanza che, uno dei componenti della commissione di concorso (ovvero il suo presidente), rivestisse anche “l’incarico di Coordinatore di ambito”, trattandosi non già di “una carica politica dovendo, più verosimilmente, essere equiparato ad un incarico tecnico-dirigenziale conferito da un organo politico (al pari degli ordinari incarichi dirigenziali) e tale conclusione è confermata anche dal fatto che per l’espletamento di detto incarico venne sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Non è quindi rinvenibile la violazione della normativa richiamata dalla ricorrente. In ogni caso il ruolo di coordinatore è assegnato su incarico della Giunta Regionale, e vale il principio per cui ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera e), del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, l’incompatibilità tra l’incarico di componente delle commissioni esaminatrici e la titolarità di cariche politiche deve essere esclusa per coloro i quali ricoprano la carica politica in enti o amministrazioni diverse da quella che procede alla selezione (Tar Cagliari 27 giugno 2016 , n. 532)”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico, selezione
Incompatibilità, per titolarità di cariche politiche, e partecipazione a commissione di concorso
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