Avere quarant’anni e non sentirli, i limiti di età nell’accesso agli impieghi con riferimento al personale educativo degli asilo nido, alla luce di una ordinanza del Tar Toscana del 24.10.2023

Alcuni recenti regolamenti di tre enti locali della provincia di Firenze sollecitano una riflessione sulla legittimità di clausole che fissano limiti d’età per l’accesso agli impieghi pubblici.
E’ stato, difatti, previsto, con riferimento all’accesso al profilo professionale del personale educativo degli asili nido, che gli eventuali candidati non debbano possedere un’età superiore a quarant’anni, in ragione dell’asserita natura del servizio e delle funzioni svolte che implicherebbero un rilevante stress psicofisico.
La questione, che involge aspetti che attengono non solo al rispetto del diritto interno (cfr. il d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216 ed in precedenza l’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127) ma anche di quello eurounitario (cfr. art. 19 TFUE, art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e direttiva 2000/78/Ce del 27 novembre 2000)oltreché dei principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione nell’accesso agli impieghi pubblici (artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.), non è nuova ed è stata affrontata, per lo più, con riferimento a profili professionali che richiedono il possesso di una particolare prestanza e valenza fisica, come avviene nel caso degli appartenenti alle forze di polizia (anche locale) o all’esercito o ancora al personale dei vigili del fuoco.
In tutti questi contesti la previsione di limiti d’eta è stata, difatti, ritenuta giustificata e proporzionata in ragione del ruolo e delle attività svolte (cfr. considerando n. 25, Direttiva n. 78 del 2000). La stessa disciplina legislativa suindicata prevede che il principio della parità di trattamento in base all’età possa conoscere delle deroghe – che possono anche essere apportate dai regolamenti di cui al citato art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 – tutte le volte che risultino giustificate in ragione della natura dell’attività lavorativa, della situazione in cui essa viene espletata (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 216 del 2003) o comunque di oggettive necessità dell’amministrazione (art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997).
Insomma si è detto che appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento (cfr., Corte Cost., 21 dicembre 2020 n. 275; Corte Cost., 24 maggio 2000 n. 160 e Corte Costituzionale, 30 dicembre 1997 n. 466).
Ed in tal senso risulta orientata non solo la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 21/04/2022, n.261; TAR Lazio, Sez. I, 24 agosto 2021, n. 9383) ma anche quella comunitaria secondo la quale, al fine di verificare la compatibilità delle normative dei singoli stati con il diritto dell’Unione, si deve aver riguardo alle funzioni effettive richieste al personale da assumere così da stabilire se «il possesso di capacità fisiche particolari sia requisito essenziale e determinante» tale da imporre il possesso di una determinata (giovane) età al momento dell’immissione in ruolo (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione settima, sentenza 17 novembre 2022, in causa C-304/21, VT; nello stesso senso, con riferimento a fattispecie di fissazione di limiti massimi di età per l’accesso ai ruoli di corpi di polizia, Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, in causa C-258/15, Go.Sa.So; sezione seconda, sentenza del 13 novembre 2014, in causa C-416/13, Vital Perer; Grande sezione, sentenza del 12 gennaio 2010, in causa C-229/08, Colin Wol9).
Orbene, nel caso di specie, i regolamenti comunali di cui alla premessa pongono fondati dubbi di legittimità, sancendo un limite di età che risulta collegato ad un’attività (quella di educatore di asilo nido) che non solo non sembra richiedere il possesso di chissà quali prestanza fisica ma altresì appare avulso da qualsiasi effettivo accertamento tecnico (anche statistico) che giustifichi la limitazione dell’accesso ai soli candidati infraquarantenni. Appare, in buona sostanza, a dir poco fumoso l’asserito rilevante stress psicofisico che sorgerebbe allo scoccare del quarantesimo compleanno. Ed è, d’altronde significativo, che, almeno a quel che consta, neppure i bandi di tale figura professionale prevedono il superamento di prove di efficienza fisica, come viceversa avviene nel caso di quelli per il reclutamento delle forze di polizia o di quella di sicurezza.
E non è fuor luogo dubitare, anche in ragione della netta prevalenza di candidati di sesso femminile, che un simile limite di età (indistinto in ragione del sesso) rischi oltretutto di configurare persino una discriminazione indiretta (che si verifica quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio una determinata categoria di persone), atteso che finisce per penalizzare, paradossalmente, proprio le lavoratrici donne che, in non pochi casi, ritardano l’accesso al mondo del lavoro anche in ragione delle esigenze familiari e di crescita dei propri figli visto che, nell’attuale contesto sociale, l’età media al primo figlio delle madri si colloca nella fascia di età dei trent’anni.
Sicché, in conclusione, a fronte del generale principio di non discriminazione in base all’età in materia di occupazione e lavoro, anche relativamente ai criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego – sancito dal diritto interno come espressione dell’art. 3 Cost. – il limite massimo di età fissato dalle disposizioni regolamentari di cui alle premesse, appare arbitrario e irragionevole ed è auspicabile che tali disposizioni vengano abrogate quanto prima se non disapplicate in sede contenziosa (cfr. Corte Cost., 22/12/2022, n.262 e Cons. Giust. Amm. Sicilia, 07/12/2021, n.1032).
Invero la fondatezza dei presenti rilievi è stata non a caso confermata da una recentissima ordinanza cautelare del TAR della Toscana che, in un giudizio patrocinato dallo scrivente legale, ha statuito che “la previsione di un limite di età massimo pari a quaranta anni compiuti per poter partecipare alla procedura di selezione per educatore di asilo nido sia lesiva del principio diproporzionalità, tenuto conto delle finalità dell’Amministrazione e le diversemodalità per poterle raggiungere”.

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