Il Giudice amministrativo, recentemente chiamato a pronunciarsi in una controversia in materia di valutazione della performance individuale, ha ribadito che la valutazione della performance individuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche configura l’esercizio di un potere di tipo privatistico, con conseguente devoluzione delle eventuali controversie in materia in capo al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. In tali ipotesi, infatti, il giudice è chiamato ad accertare la legittimità dell’iter di valutazione e delle risultanza dello stesso e non ad intervenire su atti organizzativi della p.a., come potrebbe essere l’eventuale censura delle regole generali sulla base delle quali vengono adottati sistema di misurazione e valutazione della performance.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Giudice ordinario o giudice amministrativo
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