La Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna ha recentemente dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto, affermando che – fermo il rispetto da parte del datore di lavoro della normativa che tutela il rapporto di lavoro dei soggetti disabili e che favorisce il loro inserimento lavorativo in un’ottica solidaristica – l’applicazione anche ai disabili della disciplina in materia di comporto non configura alcuna discriminazione nei loro confronti.
Difatti, secondo il giudice di merito, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., deve senz’altro adottare tutte le misure necessarie per l’adeguata tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori e, dunque, adibire i medesimi (anche gli invalidi) a mansioni compatibili con la loro condizione di salute, ma l’interesse del lavoratore, anche disabile, a conservare il proprio posto di lavoro deve essere contemperato con quello dell’imprenditore a poter usufruire della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, rapporto di lavoro
Il periodo di comporto per il lavoratore invalido
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