La Suprema Corte, con una recentissima sentenza, ricorda alle pubbliche amministrazioni che, nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, non risultano titolari di alcuna posizione di supremazia pubblicistica, sicché, alla luce della disciplina di cui all’art. 8 D. Lgs n. 51 del 2015 (anche come letta alla luce della presupposta ed attuata direttiva n. 97/81/CE avente ad oggetto l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), è stato ritenuto illegittimo il licenziamento inflitto ad un dipendente di un’università che aveva rifiutato la sua trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, risultando quindi “assente ingiustificato”. Insomma, esaurita la disciplina transitoria e speciale dell’art. 16 della legge n. 183 del 2010, qualsiasi modifica del regime orario anche nel rapporto di lavoro pubblico (non diversamente da quello privato di diritto comune), “il rapporto di lavoro trasformato in part time può essere ricondotto dalla amministrazione datrice di lavoro all’orario pieno solo con il consenso del lavoratore” (così la Suprema Corte).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento, rapporto di lavoro
La Pubblica amministrazione può unilateralmente ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno una volta che sia stato in precedenza autorizzata la sua trasformazione a tempo parziale?
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