E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che ha sfruttato i giorni di permesso concessigli dall’azienda, alla luce della legge 104 del 1992, per ragioni che nulla hanno a che fare con le esigenze assistenziali del disabile. Sul punto si registra, difatti, un tendenziale rigore della giurisprudenza di legittimità secondo la quale tali permessi debbono porsi in relazione causale diretta con la loro finalità, sicché il dipendente che si avvalga di tale beneficio per soddisfare esigenze diverse (ad esempio per fare la spesa per casa propria o andare al mare o assistere all’allenamento della propria squadra di calcio) integra un vero e proprio abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede con tutte le correlate conseguenze anche sul piano disciplinare.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento, permessi
I permessi della legge 104 del 1992 sono a tutela del disabile non del riposo di chi lo assiste
Condividi questo articolo
Articoli correlati
8 Febbraio 2026
Il Tribunale di Pisa-Sezione Lavoro, con sentenza del 30 dicembre 2025 n. 950, interviene sull’annosa questione della interposizione illecita di manodopera. Viene, innanzitutto, riaffermato che, anche nella vigenza dell’art. 29 D. Lgs. n. 276 del [...]
6 Febbraio 2026
6Il TAR della Toscana – Sezione Prima, con sentenza n. 1954 del 2 dicembre 2025, declina la propria competenza a favore del TAR del Lazio- Roma sul rilievo che, in materia di pubblico impiego del [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
