Il TAR della Toscana, con sentenza del mese di aprile 2023, nel rigettare la domanda diretta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di missione in funzione di indennità di disagio rivendicata da un agente di polizia municipale in servizio presso un’isola dell’arcipelago toscano, conclude del tutto condivisibilmente che “l’indennità di missione non costituisce emolumento finalizzato a compensare in modo aggiuntivo i coloro che prestano servizio in sedi disagiate essendo invece diretto a ristorare spese e sforzi aggiuntivi che il dipendente deve compiere allorché gli venga ordinato di prestare temporaneamente la propria opera in luoghi diversi dalla sede presso la quale è incardinato. Ne consegue che, essendo anche i titoli di uscita del danaro pubblico soggetti al principio di tipicità e legalità, l’Amministrazione non poteva certo corrispondere al ricorrente una indennità riferita a presupposti completamente diversi da quelli da egli invocati; a nulla rilevando un eventuale affidamento in tale senso (che non può giustificare continuativi esborsi contra o praeter legem) o che il medesimo trattamento si stato riservato ad altro soggetti”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, polizia
Il principio di tipicità e legalità quali regole dell’uso del danaro pubblico
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