Il TAR Emilia Romagna- Bologna, con sentenza del febbraio 2022, affronta una vicenda piuttosto peculiare connessa alla qualifica richiesta per fare parte della commissione di un concorso pubblico, nella specie bandito da una USL e relativo ad un profilo di assistente amministrativo di categoria C. Orbene, se anche in ossequio alla regola generale dell’art. 35 D. Lgs. n. 165 del 2001, le commissioni debbono essere composti da esperti di provata competenza nelle materie oggetto della procedura selettiva, in grado quindi di valutare e saggiare la professionalità dei candidati, è stato affermato che tali candidati debbono avere “una qualifica almeno pari a quella posta dal concorso quale indice di competenza tecnica sufficiente a garantire la seria ed imparziale valutazione dei candidati”. Insomma, prosegue il TAR Emilia Romagna, la disciplina dei regolamenti del SSN va letta “secondo un criterio logico sistematico in conformità ai suindicati principi, impedendo la nomina di esperti con qualifica inferiore a quella del posto messo a concorso ma non certo con qualifica superiore ove essi siano dotati delle specifiche competenze tecnica rispetto alle prove d’esame”.