Viene data continuità, da una sentenza della Suprema Corte dello scorso maggio 2022, all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della maternità’, di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 2001, hanno la funzione di proteggere la salute della donna ma anche quella di soddisfare le esigenze puramente fisiologiche del minore, nonché di appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati, ivi incluso quello accessorio premiale o incentivante.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
famiglia, permessi
I genitori che fruiscono dei permessi per allattamento, del congedo di maternità ovvero dell’interdizione anticipata dal lavoro o del congedo parentale hanno diritto a non subire trattamenti economici peggiorativi
Condividi questo articolo
Articoli correlati
18 Gennaio 2026
Il Tribunale di Lucca- Sezione Lavoro, con sentenza del 17 giugno 2025 n. 225, affronta il caso di una selezione, indetta da una società a controllo pubblico (e, quindi, soggetta al relativo TU), per il [...]
12 Gennaio 2026
Una recentissima e interessante sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze (n. 719 del 20 dicembre 2025) interviene sul diritto ad ottenere il trasferimento da parte del lavoratore che assiste un familiare [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
