Il Giudice amministrativo (rectius: il TAR dell’Emilia Romagna-Bologna), con sentenza del mese di marzo 2022, ha ritenuto che, in caso di esclusione da una procedura selettiva, è ammissibile l’integrazione della motivazione (ad opera della stessa amministrazione e non del suo difensore) allorché gli elementi fossero comunque desumibili dal provvedimento impugnato, trattandosi di attività a contenuto vincolato. Viene prestata consapevole adesione alla giurisprudenza secondo la quale non può ritenersi che “l’Amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositivo del provvedimento impugnato o si verta in ipotesi di attività vincolata”. Sicché, nella specie, il difetto dei crediti formativi, richiesti dal bando, in capo al candidato escluso è stato ritenuto atto vincolato sia nell’an che nel quid, in applicazione dei principi di imparzialità e di parità di trattamento applicabili a tutte le procedure selettive.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico
Obbligo di motivazione dell’esclusione da una procedura concorsuale
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