Il candidato di un concorso pubblico si dimentica di inserire nella domanda il possesso di un titolo di precedenza. Censura, quindi, l’operato dell’Ente pubblico che ha ritenuto che la domanda non potesse essere integrata successivamente.
Orbene il Tar della Toscana, con sentenza del 19 aprile 2023, ha statuito che “L’operato del comune di …. trova peraltro conforto anche nellagiurisprudenza del Giudice amministrativo, sia di primo grado (Tar Campania, Na, sez.III 2\11\2021 n.6900) e di appello il quale ha in più occasioni ribadito che i titoli di precedenza e di preferenza sono valutabili in favore dei candidati in un procedimento concorsuale soltanto se tempestivamente dichiarati nella domanda di ammissione alconcorso (Consiglio di Stato sez.VI, 29/12/1993, n.1081), tenuto conto che tale onere è di particolare lievità e risponde ad una esigenza di efficienza, celerità ed economicità, esonerando lap.a. da indagini, in ogni caso incidenti sulla celerità del procedimento e recanti possibilità di errori (Consiglio di Stato sez. I, 13/05/2014, n.3975). Da qui il rigetto del ricorso.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico
Titoli di preferenza e soccorso istruttorio
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