È orientamento consolidato in giurisprudenza, ancora una volta confermato dal Consiglio di Stato nel settembre 2022, quello per cui la disposizione dell’art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50/20116 non è riferita o riferibile al socio unico persona giuridica. La disposizione deve infatti essere letta in ragione della sua lettera, da intendersi dunque di stretta interpretazione, ed in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Va, per tal via, ribadito che, qualora il socio non rientri nell’ambito soggettivo individuato dal terzo comma dell’art. 80, non è obbligato a rendere alcuna dichiarazione neppure ai fini di cui al comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, dovendosi ritenere che la presenza di eventuali “gravi illeciti professionali” possa assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara solamente quando gli stessi siano riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del medesimo decreto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara
Dichiarazione di gravi illeciti professionali da parte del socio unico persona giuridica
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