a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

edilizia, gara, sanzione

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in caso di atti vincolati

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato è tornata ad affrontare il tema dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento amministrativo in caso di provvedimenti vincolati.
Ha ricordato come sussista una giurisprudenza amministrativa che interpreta le norme in materia di partecipazione procedimentale, non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione. Da ciò fa discendere che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non cagiona l’automatica illegittimità del provvedimento finale qualora possa trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990 secondo cui non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato.
Detto art. 21-octies, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell’atto, mira a garantire una maggiore efficienza all’azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all’attribuzione del bene della vita richiesto dall’interessato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 18 marzo 2020 n. 1925, 12 febbraio 2020 n. 1081 e 17 settembre 2019 n. 6209; Sez. III, 19 febbraio 2019 n. 1156; Sez. IV, 11 gennaio 2019 n. 256 e 27 settembre 2018 n. 5562).
Dato tale assunto, precisa il Consiglio di Stato che il diniego di sanatoria è atto vincolato, cosicché la mancata comunicazione del preavviso di diniego non comporta, in base al principio di cui al su citato art. 21-octies, comma 2, effetti vizianti ove il Comune non avrebbe potuto emanare provvedimenti differenti. Ne consegue ulteriormente che alla luce del carattere doveroso e vincolato della sanzione edilizia, va esclusa la necessità di comunicare l’avvio del relativo procedimento al destinatario.

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