Secondo le coordinate ermeneutiche elaborate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l’individuazione della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l’affidamento di un contratto di appalto è così modulata:
a) dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, comprensiva anche dei verbali ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
b) dall’acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ma solo a condizione che esse consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri, così da consentire la presentazione, non solo dei motivi aggiunti, ma anche del ricorso principale;
c) nel caso di proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara è prevista la dilazione temporale, fino al momento in cui è consentito l’accesso, se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (sempreché pertanto l’istanza di accesso sia proposta nei quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione);
d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi.
A dire del Supremo Consesso, con una sentenza del dicembre 2022, non può al contrario essere accolta la tesi della “sottrazione dei giorni” che l’impresa ha atteso per effettuare l’accesso ai fini della determinazione del termine a quo. Sostenere infatti che dal complessivo termine di 30 giorni + 15 giorni, debbano essere sottratti i sei giorni che l’impresa concorrente ha impiegato per chiedere l’accesso agli atti significherebbe porre a carico del concorrente l’onere di proporre l’accesso non solo tempestivamente (come richiesto dall’art. 120 cpa), ma addirittura immediatamente, senza lasciargli nemmeno un minimo ragionevole spazio per valutare l’opportunità dell’accesso al fine di impugnare.