I giudici di legittimità sono tornati a pronunciarsi sulla questione delle mansioni superiori svolte dai dipendenti pubblici, ribadendo che:
– il compenso per lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori deve essere pari alla differenza tra il trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore ricoperta in concreto e quello percepito;
– detto compenso spetta soltanto quando il dipendente svolga mansioni superiori in via prevalente dal punto di vista temporale, qualitativo e quantitativo.
A fronte della domanda del dipendente di condanna dell’amministrazione a corrispondergli le differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, pertanto, i giudici di merito devono effettuare un procedimento logico giuridico che si articola in tre fasi, di cui i) la prima volta all’accertamento dell’attività prestata in concreto dal lavoratore, ii) la seconda volta all’individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo applicato, iii) e la terza consistente nel raffronto tra gli esiti delle prime due.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente
Mansioni superiori nel pubblico impiego
Condividi questo articolo
Articoli correlati
18 Gennaio 2026
Il Tribunale di Lucca- Sezione Lavoro, con sentenza del 17 giugno 2025 n. 225, affronta il caso di una selezione, indetta da una società a controllo pubblico (e, quindi, soggetta al relativo TU), per il [...]
12 Gennaio 2026
Una recentissima e interessante sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze (n. 719 del 20 dicembre 2025) interviene sul diritto ad ottenere il trasferimento da parte del lavoratore che assiste un familiare [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
