La realizzazione di una veranda in legno lamellare e vetri, che costituisce ampliamento dell’abitazione principale e si presenta ad essa collegata, non risulta qualificabile alla stregua di una mera pertinenza che, ai fini urbanistici ed edilizi, ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all’assetto del territorio.
È quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con sentenza del 28 giugno 2023, n. 6301 il quale ha ricondotto l’intervento di realizzazione della veranda in legno, trattandosi sostanzialmente di una nuova volumetria, come ristrutturazione edilizia, per la quale era necessario munirsi del permesso di costruire.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
edilizia
Veranda in legno sul balcone e permesso a costruire
Condividi questo articolo
Articoli correlati
3 Luglio 2026
l T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 27 aprile 2026, n. 336 ribadisce che se un’impresa facente parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) perde i requisiti di partecipazione, la sostituzione o la riorganizzazione [...]
26 Giugno 2026
Il T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 20 aprile 2026, n. 1120 ha precisato che se un consorzio stabile partecipa a una gara d’appalto in forma mista, la singola azienda consorziata incaricata di eseguire [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
