A distanza di quasi sessanta anni dall’entrata in vigore della L. n. 604/1966 è curioso che vi sia ancora la necessità che la giurisprudenza ribadisca un principio che dovrebbe ormai essere chiaro a tutti gli addetti ai lavori, ossia che ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, da effettuare entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera di licenziamento, è valido qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota al datore di lavoro la volontà del dipendente di contestare il provvedimento.
Non dimentichiamo, inoltre, la prova del ricevimento dell’impugnazione da parte del datore di lavoro!
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento
L’impugnazione stragiudiziale del licenziamento
Condividi questo articolo
Articoli correlati
10 Aprile 2026
Cass., Sez. Lav., n. 3103 del 12 febbraio 2026, interviene a definire una controversia, nella quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità di un dirigente per condotte vessatorie (mobbing) in danno di un collega, ma [...]
7 Aprile 2026
Una sentenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., n. 2375 del 4 febbraio 2026), affronta il tema del licenziamento di un dipendente tossicodipendente che era addetto a mansioni a rischio (nello specifico, un autista di [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
