Anche per il cambio di destinazione d’uso può essere necessario il permesso di costruire

Con sentenza del settembre 2022, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il cambio di destinazione d’uso che interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico e, pertanto, necessita del previo rilascio del permesso di costruire.
La pronuncia è scaturita dal ricorso presentato dalla proprietaria di un fabbricato su cui erano stati commessi diversi abusi edilizi, con riferimento ai quali erano stati emessi altrettanti ordini di demolizione.
In particolare, si trattava di interventi riconducibili alla ristrutturazione urbanistica, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo, ragion per cui essi avrebbero richiesto un titolo edilizio poiché volti a determinare un mutamento della destinazione d’uso fra categorie funzionalmente autonome.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha sottolineato che il cambio di destinazione d’uso di un preesistente manufatto non richiede alcun titolo abilitativo nel solo caso in cui si realizzi fra categorie edilizie omogenee. Viceversa, se esso avviene tra categorie eterogenee (rectius, funzionalmente autonome), si verifica una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, soggetta a permesso di costruire.
Per tali ragioni è stato affermato che la trasformazione di un sottotetto in uno spazio abitabile, come avvenuto nel caso di specie, necessita di un titolo abilitativo, con conseguente rigetto del ricorso e conferma della abusività degli interventi.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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