Trasferimento per incompatibilità ambientale ed obbligo di motivazione

Il Consiglio di Stato, con decisione dei primi di settembre 2023, ribadisce il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale il provvedimento per incompatibilità ambientale costituisce un atto dal carattere ampiamente discrezionale, che può essere censurato in sede giurisdizionale soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza, neppure avendo carattere sanzionatorio o punitivo. Tanto che, nel caso di specie, si evidenzia come esso sia stato diretto esclusivamente a “tutelare il buon nome ed il prestigio della P.S., nonché di assicurare a tutti, -OMISSIS- per primo, piena serenità nello svolgimento delle proprie mansioni e compiti istituzionali, in virtù del ruolo rivestito”. Rammenta poi il Consiglio di Stato che “del resto, la giurisprudenza ha riconosciuto che il trasferimento per incompatibilità di un pubblico dipendente non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, essendo sufficiente a tal fine l’oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell’Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede….., secondo la condivisa giurisprudenza, “ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.P.R. 335/1982, è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura dell’agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto” (Consiglio Stato, sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2759).

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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