La Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, con una sentenza del 2 maggio 2024, richiama ancora una volta a prestare attenzione agli oneri di allegazione (ovvero di descrizione dei fatti di causa) e di prova nei giudizi in cui si lamenta l’esistenza di una situazione di demansionamento. Rammenta, difatti, il Giudice di Appello che “costituendo il demansionamento un inadempimento degli obblighi datoriali ex art. 2103 c.c. o, nell’impiego pubblico, ex art. 52 del D.L.gs. 165/2001, spetta, secondo i principi, al lavoratore allegare fatti specifici indicativi dell’assunto inadempimento e, a fronte di tali allegazioni, al datore di lavoro dare la prova di avere invece esattamente adempiuto ai propri obblighi (cfr. da ultimo tra le tante Cass. 22900/2022 e giurisprudenza ivi richiamata). D’altro canto è certo che, nella specie, facendosi questione di un rapporto di impiego pubblico, l’oggetto e l’ampiezza dell’obbligo datoriale siano individuati dal citato art. 52 del D.L.gs. 165/2001, e quindi dal principio di equivalenza formale delle mansioni che la norma afferma (così tra le tante Cass. 32423/2022, secondo cui: “nell’ambito del pubblico impiego, vale il diverso assetto per cui il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c.”). Anche tale seconda statuizione della sentenza merita particolare attenzione visto che è alla declaratoria formale della categoria (o area) di formale inquadramento che deve aversi riguardo per verificare la legittimità o meno delle mansioni conferite. Il tutto, con l’ulteriore precisazione che nel caso della eventuale titolarità di posizioni organizzative (anche protrattesi nel tempo) viene in rilievo l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2013 c.c. e dell’art. 52 D.l.gs. 165/2001, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico” (così ancora ex plurimis Cass. 7209/2023).