Il TAR del Lazio, con sentenza del maggio 2023, torna sull’annosa questione dei limiti di età di accesso ai concorsi pubblici e della loro legittimità o meno. Orbene, in modo sostanzialmente condivisibile, la sentenza, che opera un approfondito esame della questione, conclude che la disciplina sui requisiti di età deve essere vagliata alla luce della “giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che, in relazione a concorsi che prevedono un limite di età massimo per accedere a ruoli delle forze di pubblica sicurezza (polizia, vigili del fuoco, etc.) che richiedono lo svolgimento di attività operative ed esecutive (e, quindi, non meramente amministrative), ha considerato ragionevoli e proporzionati i limiti di età previsti dai legislatori nazionali (cfr. Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15 e Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 12 gennaio 2010, causa C-229/08). In particolare – così come ancora di recente sottolineato dal giudice d’appello – la Corte di Giustizia «ha affermato, sulla base della formulazione dell’art. 4 della Direttiva 78/2010, che, per non costituire una discriminazione, la differenza di trattamento deve essere fondata su una caratteristica legata a uno dei motivi di cui all’art. 1 della direttiva 2000/78 e tale caratteristica deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa; non è, quindi, il motivo su cui è basata la differenza di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo che deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa» e ha quindi ritenuto legittime le discriminazioni in materia di età nei casi in cui le specifiche mansioni esercitate «richiedessero in concreto una particolare capacità fisica collegata all’età, per l’esecuzione di compiti operativi ed esecutivi di tutela delle persone e dell’ordine pubblico» (Consiglio di Stato, II, 14 marzo 2022, n. 1789). Sulla base di tali premesse, questa sezione, con la già richiamata sentenza Tar Lazio, I quater, n. 9383/2021 ha ritenuto che «il requisito dell’età di 26 anni previsto per il concorso per la nomina ad agente P.S., anche con riferimento alla categoria dei militari in servizio o in congedo, comunque nella fase di reclutamento, non può ritenersi irragionevole o discriminatorio, essendo, nei limiti della discrezionalità del legislatore, giustificato dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, caratterizzate dai generali compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con mansioni esecutive, a seguito di addestramento e formazione dopo la selezione».