La Suprema Corte ha affermato anche di recente chi agisca lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno ed abbia messo in mora la controparte, ovvero abbia formalmente richiesto di procedere alla sua assunzione, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative. E, rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l’assunzione non necessariamente è disoccupato. Il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto nel fatto che l’interessato è rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed ha consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato tempestivo adempimento dell’obbligo di immissione in ruolo.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, licenziamento
Se ti assumo in ritardo, ti risarcisco
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