L’obbligo di esclusività del lavoratore pubblico, ovvero il divieto di svolgere incarichi retribuiti extraufficio in assenza di previa autorizzazione da parte del proprio ente (ex art. 53, comma 7, D. Lgs. n. 165 del 2001), è soggetto ormai da tempo ad un orientamento giurisprudenziale particolarmente severo. Infatti la Suprema Corte, in linea con la giurisprudenza amministrativa, è ripetutamente intervenuta ad escludere che siano possibili “sanatorie postume” (ovvero autorizzazioni “ora per allora”) con conseguenze particolarmente gravi sia nei confronti del percettore (che rischia di dover restituire l’intero importo ricevuto per l’attività svolta) sia per il soggetto che gli ha conferito l’incarico, il quale ultimo si espone all’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia dell’Entrate ex art. 53, comma 9, D. Lgs. n. 165 del 2001.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Occhio all’incarico extraufficio non autorizzato, perche dopo e’ tardi
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