Un’ordinanza dei primi di novembre 2023 si occupa di un tema, di non poco rilievo anche pratico, con riferimento al personale in posizione di comando. Orbene, seppure con riferimento ad un quadro normativo ormai superato (ovvero con riferimento alla disciplina dell’art. 30, comma 2 bis e 2 sexies, D.Lgs. n. 165 del 2001 vigente nel 2011), si afferma che “la disposizione richiamata dal ricorrente (ovvero l’art. 30 d. lgs. n. 165 del 2001) non prevede la definitiva assegnazione all’ente destinatario del comando, essendo al più configurabile una pretesa risarcitoria. In effetti, il superamento del termine – ove nel frattempo non siano state attivate procedure di mobilità – non può che comportare la riassegnazione presso l’ente di provenienza, al fine di assicurare l’ordinata utilizzazione del personale, in conformità alle caratteristiche dell’istituto. Pertanto, in assenza di norme che prevedano lo stabile inserimento del personale comandato al superamento del periodo stabilito, quest’ultimo può dare luogo solo ad una domanda risarcitoria qualora, per effetto del prolungamento non consentito del comando, il dipendente abbia subito un danno che non si sarebbe prodotto con la restituzione all’ente di provenienza, deduzione non prospettata nella specie”. Insomma, anche a fronte di comandi prolungati, l’interessato non ha un diritto automatico all’immissione in ruolo, occorrendo comunque una manifestazione di volontà dell’ente che se ne avvale, residuando altrimenti una tutela risarcitoria da contorni peraltro non agevoli da dimostrare.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, dipendente
Il protrarsi di un comando dà diritto alla stabilizzazione in ruolo?
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