Rinnovo e proroga del contratto di appalto

Commento a
Consiglio di Stato, sezione VI, 27 dicembre 2021 n. 8614

Nel settore delle pubbliche commesse è vietato il rinnovo dei contratti di appalto.
È noto infatti che, una volta scaduto il contratto, l’Amministrazione deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica.
Se fosse al contrario consentito il libero rinnovo del vincolo contrattuale, in forza di una mera scelta pattizia, verrebbero violate le regole della concorrenza, che invece impongono una determinata estensione temporale del rapporto ed il conseguente avvio di nuove procedure secondo le regole dell’evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente.
È invece ammessa, a determinate e stringenti condizioni di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, la proroga del contratto, la quale ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro.
Mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali, la proroga, da parte sua, ha quale unico effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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