Il Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio si è pronunciato circa la possibilità per la stazione appaltante di emendare d’ufficio un errore commesso da un concorrente ad una gara pubblica nella formulazione della propria offerta economica.
In particolare, il TAR ha chiarito che la rettifica, pur astrattamente ammissibile in virtù dei principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione, deve ritenersi consentita in caso di errore materiale facilmente dalla commissione, ma non anche nel caso in cui sia necessario attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o ad inammissibili dichiarazioni integrative dell’offerente, non essendo consentito alle commissioni aggiudicatrici la modifica di una delle componenti dell’offerta con sostituzione, anche solo parziale, alla volontà dell’offerente.
In buona sostanza, secondo il giudice amministrativo solamente l’offerente è titolato a svolgere una “interpretazione autentica” necessaria a chiarire il macroscopico errore in cui è incorso. Ma siffatto intervento chiarificatore, postumo all’apertura delle offerte economiche, violerebbe i principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio tra i concorrenti, risultando, nell’ottica del TAR del Lazione, inammissibile.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha altresì escluso che possa essere invocato il soccorso istruttorio, non trattandosi di colmare carenze formali della domanda, ma di sopperire ad un errore nella formulazione dell’offerta non immediatamente percepibile ma richiedente un’attività interpretativa.