Con sentenza di fine marzo, la Prima Sezione del Tar Campania è tornata a pronunciarsi sul tema dei gravi illeciti professionali e della loro rilevanza temporale ai fini dell’esclusione del concorrente.
Nel caso di specie l’Amministrazione aveva comminato l’esclusione dell’impresa per grave illecito professionale derivante dalla condanna del suo titolare con sentenza penale non definitiva.
Ha chiarito il Tar che l’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 non fornisce una specifica indicazione in ordine all’efficacia temporale della causa di esclusione, laddove il fatto valutabile come illecito professionale, ai sensi del comma 5, lett. c), derivi da una sentenza penale non definitiva.
Orbene, se è vero che l’art. 80 ai commi 10 e 10-bis si occupa della durata dell’esclusione, questa opera unicamente per l’ipotesi in cui essa si tragga dalla sentenza penale di condanna definitiva, che non fissi la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (commi 10 e 10-bis, primo periodo), ovvero nel caso di adozione di un provvedimento amministrativo di esclusione (con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, ove contestato in giudizio: comma 10-bis, secondo periodo).
Allorquando invece venga in rilievo un fatto che, come nella specie, sia valutato quale illecito professionale in base a una sentenza penale di condanna non definitiva, occorre rifarsi alla norma a carattere generale prevista all’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE la quale prescrive, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle “false dichiarazioni […] richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione” [lett. h)]) non può essere superiore a “tre anni dalla data del fatto in questione”.