Aderendo alla giurisprudenza lavoristica (secondo la quale “è possibile ricondurre il fatto ad una differente ipotesi disciplinare, in sostanza un diverso “apprezzamento” del caso concreto, ove però il limite oltre il quale il datore e il giudice non può spingersi è quello di far valere circostanze nuove o, comunque, emerse solo in giudizio, che comportino una differente valutazione della condotta oggetto di addebito”cfr. Corte di Cassazione, 10 febbraio 2020, n. 3079), il TAR del Lazio – Roma, con sentenza del 16 febbraio 2023, ha condivisibilmente ritenuto che, se i fatti rimangono gli stessi nella loro accadimento, sia consentito un simile mutamento. Infatti “Nella specie la diversa (e più favorevole per il ricorrente) qualificazione dell’illecito non è conseguita ad alcuna integrazione dell’istruttoria procedimentale, né alla valorizzazione di fatti e circostanze nuove: la condotta materiale contestata è rimasta del tutto impregiudicata.”
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
illecito
E’ possibile riqualificare in sede di procedimento disciplinare il fatto inizialmente contestato?
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