Quant’è difficile contestare i giudizi valutativi del personale militare

Una graduata di truppa, con incarico di assistente di sanità, impiegata in un reggimento toscano, impugna, innanzi al TAR della Toscana ,la valutazione “superiore alla media”, ritenendolo deteriore rispetto a quella (“eccellente”) ricevuta l’anno prima. Orbene, con sentenza dello scorso mese di aprile 2022, il TAR Toscana rigetta il ricorso sul condivisibile rilievo che, dalla scheda valutativa è dato evincere quali siano gli aspetti che hanno determinato il giudizio di sintesi finale, e, in particolare, quali siano i “punti deboli” della condotta dell’interessata riscontrati dal compilatore della scheda. Parimenti si sottolinea come siffatto giudizio “oltre ad essere indipendente dai giudizi relativi a periodi precedenti o successivi” neppure “deve contenere un elenco analitico dei fatti e delle circostanze relative al comportamento del militare, esprimendo essa un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato, con la conseguenza che l’obbligo di motivazione è rispettato anche se nella scheda non siano menzionati
fatti, circostanze o elementi specifici in base ai quali verificare la correttezza del giudizio espresso”

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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