Una graduata di truppa, con incarico di assistente di sanità, impiegata in un reggimento toscano, impugna, innanzi al TAR della Toscana ,la valutazione “superiore alla media”, ritenendolo deteriore rispetto a quella (“eccellente”) ricevuta l’anno prima. Orbene, con sentenza dello scorso mese di aprile 2022, il TAR Toscana rigetta il ricorso sul condivisibile rilievo che, dalla scheda valutativa è dato evincere quali siano gli aspetti che hanno determinato il giudizio di sintesi finale, e, in particolare, quali siano i “punti deboli” della condotta dell’interessata riscontrati dal compilatore della scheda. Parimenti si sottolinea come siffatto giudizio “oltre ad essere indipendente dai giudizi relativi a periodi precedenti o successivi” neppure “deve contenere un elenco analitico dei fatti e delle circostanze relative al comportamento del militare, esprimendo essa un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato, con la conseguenza che l’obbligo di motivazione è rispettato anche se nella scheda non siano menzionati
fatti, circostanze o elementi specifici in base ai quali verificare la correttezza del giudizio espresso”
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, sanità
Quant’è difficile contestare i giudizi valutativi del personale militare
Condividi questo articolo
Articoli correlati
8 Luglio 2025
Il TAR Toscana, con sentenza del 14 maggio 2025 n. 857, afferma in modo pienamente condivisibile, riecheggiando anche la giurisprudenza lavoristica del giudice ordinario, che “Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 novembre [...]
4 Luglio 2025
Con sentenza del 24/04/2025 n. 753 il TAR della Toscana mostra di condividere appieno gli approdi della giurisprudenza lavoristica in merito agli oneri di allegazione e di prova nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto situazioni [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.