La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in materia di mobbing, ribadendo che – nel caso in cui il dipendente non abbia riportato un danno biologico permanente – non è configurabile la fattispecie del mobbing, potendo invece essere risarcito il danno da demansionamento nell’ipotesi in cui ne sussistano i presupposti, ossia a titolo esemplificativo qualora al lavoratore sia stato precluso il collegamento alla rete informatica e non sia stata messa a disposizione una postazione di lavoro.
Quanto, inoltre, alla quantificazione del danno da demansionamento, i giudici di legittimità hanno ribadito che lo stesso debba essere liquidato in via equitativa, ritenendo congrua la misura del 20% della retribuzione percepita durante il periodo in cui il demnsionamento è stato perpetrato.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, demansionamento, dipendente, retribuzione
No danno permanente, no mobbing
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