La cassazione, nel pronunziarsi sull’annosa e mai sopita (anche dopo il D.L. n. 95 del 2012) questione del diritto dei dipendenti pubblici, ha di recente, con sentenza del 20 giugno 2023, affermato un principio di non poco rilievo stabilendo che “la prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
ferie, gara, rapporto di lavoro
Quando si prescrive il diritto all’indennità delle ferie non godute?
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