Quale giudice conosce degli atti organizzativi generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere?

Il TAR della Toscana, con una serie di pronunzie dei primi giorni del 2024, conferma che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizioni sugli atti generali delle aziende sanitarie o ospedaliere. Più precisamente si afferma che “è stato impugnato un atto di organizzazione, mediante il quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ha costituito un’ulteriore struttura, che comprende le funzioni della soppressa SOD semplice di ….. e i compiti in materia di chirurgia robotica ed oncologica, struttura quest’ultima che è stata poi incardinata presso un diverso Dipartimento. 1.2 Precisata così la fattispecie in esame è sufficiente rilevare l’esistenza di un costante orientamento giurisprudenziale, nella parte in cui ha sancito che i provvedimenti organizzativi, compresi quelli di macro-organizzazione e che riguardano le Aziende Sanitarie, costituiscono degli atti negoziali, sottratti alla cognizione del Giudice Amministrativo. 1.3 La decisione del direttore generale dell’azienda sanitaria locale di istituire una struttura operativa complessa e di incardinarla presso un dipartimento dell’azienda stessa, costituisce, ex art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, un atto di macro organizzazione disciplinato, diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere, dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell’azienda.1.4 Si è affermato, infatti, che “se, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo diversa è la disciplina dell’attività organizzativa del S.S.N. Le aziende sanitarie sono aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Per una scelta legislativa che il giudice amministrativo non può sindacare, la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati non con provvedimenti aventi natura pubblicistica (come dovrebbe essere sulla base dei principi sottesi all’art. 97 Cost.), ma con atti aziendali di diritto privato (in questo senso anche Cons. Stato Sez. III 18.4.2019 n. 2531)”.1.5 La giurisdizione del Giudice Ordinario risulta confermata anche dalla circostanza che la controversia di cui si tratta concerne il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lg. 21 dicembre 1999, n. 517 che distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del S.s.n.. 1.6 Ne consegue che, “quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi, perciò, l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al g.o. le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del S.s.n.” (in questo senso Cass. civ., S.U. 07.05.2020 n. 8633 e Cass. civ., S.U. un., 06.05.2013, n. 10406).”

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
Torna in alto