Il Consiglio di Stato, con sentenza dei primi di luglio 2023, conferma il proprio orientamento in merito alla prova della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa nei giudizi amministrativi in cui si invochi il risarcimento dei danni anche nelle materie inerenti al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico. Infatti, si rileva che Cons. Stato, Sez. VI, 30.8.2021, n. 6090 si è così espresso: «… Sotto il profilo processuale del riparto dell’onere della prova, inoltre, deve rilevarsi che, in caso di acclarata illegittimità di un atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell’elemento soggettivo della fattispecie; egli può, infatti, limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell’elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c., mentre spetta alla Pubblica amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. Tale presunzione di colpa dell’amministrazione, tuttavia, può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto (Consiglio di Stato Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 4454). …». Alla luce di tale premessa viene quindi concluso che “nella vicenda per cui è causa di acclarata illegittimità (con sentenza del T.A.R. -OMISSIS- del 2012 confermata dal Consiglio di Stato nel 2018) di un atto amministrativo foriero di danno, sotto il profilo processuale del riparto dell’onere della prova, al-OMISSIS- non era comunque richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell’elemento soggettivo della fattispecie. Lo stesso poteva – come statuito da Cons. Stato, n. 6090/2021 – limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell’elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., mentre spettava all’Amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile”.