Il Tribunale di Firenze, con sentenza della fine del mese di marzo 2024, in un contenzioso curato dallo Studio Legale Montini, nell’esaminare il caso di un recesso ante tempus da un incarico di direzione conferito ex art. 110 D. Lgs. n. 267 del 2000, conclude che “La possibilità per l’amministrazione di recedere unilateralmente ed anticipatamente dal contratto a tempo determinato per ragioni organizzative o produttive non è prevista da alcuna norma di legge o di contratto. L’art 110, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 2000 prevede quali unica ragione di risoluzione anticipata il caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie”. Ed altresì esclude che sia compatibile con una simile tipologia di rapporto di lavoro un’eventuale clausola di recesso ad nutum, ossia la facoltà di libero recesso a favore di entrambi i contraenti. Sicché è stato riconosciuto al ricorrente all’integrale risarcimento del danno patito ( il che, per il principio della ragione più liquida, assorbe ogni altro denunciato motivo di invalidità del recesso). Il suddetto danno deve determinarsi in base all’art. 1223 c.c. in misura pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto, fatta comunque salva la possibilità di provare, per il lavoratore, il maggior danno e, per il datore di lavoro l’esistenza dell’aliunde perceptum (sulla distribuzione dell’onere della prova cfr Cass Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, rapporto di lavoro, risarcimento
Il recesso da un incarico a tempo determinato (ex art. 110 d. lgs. n. 267 del 2000), per ragioni organizzative, è legittimo?
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