Una decisione della seconda metà di maggio 2023 del Consiglio di Stato consente di ribadire uno dei principi che da sempre distinguono le graduatorie formatesi a seguito delle progressioni interne da quelle dei concorsi pubblici. Infatti, chiamato a verificare la legittimità della clausola di un avviso di selezione secondo cui «La graduatoria sarà utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti messi a selezione», il Consiglio di Stato conclude che “è pur vero che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (28 luglio 2011, n. 14) ha sottolineato come «l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso». Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce «la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione». Tuttavia, il principio così affermato vale per le graduatorie che (tutte) costituiscono l’esito di un concorso pubblico, non per le graduatorie che scaturiscono da procedure selettive interne e riservate, data la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) che comporterebbe la elusione della regola costituzionale del pubblico concorso”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico, graduatoria, selezione
Qual é l’efficacia temporale delle graduatorie che scaturiscono da un concorso interno (cd. progressione verticale)?
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