a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

contrattazione collettiva, dipendente, graduatoria, selezione

Progressioni “orizzontali” e collocamento in pensione: il caso dell’Agenzia delle Entrate

La Suprema Corte, con sentenza del 21 febbraio 2024, conferma l’illegittimità dell’esclusione, dalle progressioni in carriera indette dall’Agenzia delle Entrate, dei candidati che erano stati collocati in pensione nelle more dello svolgimento della procedura. Infatti, dopo aver richiamato le disposizioni della contrattazione collettiva, la Corte conclude che “le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa”. Sicché “La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati. Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione ― con la stipula del contratto integrativo ― e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive»; -che tali principi trovano applicazione anche nella fattispecie in esame, nella quale peraltro non è messo in dubbio che i lavoratori, a causa del sopravvenuto pensionamento, con nota del …..2013, siano stati espunti dalla graduatoria approvata con provvedimento del ……2012 (e successiva rettifica del …..2012) nella quale erano stati collocati in posizione utile rispetto ai posti banditi”.

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