Il TAR della Liguria, con sentenza della metà del mese di marzo 2024, conferma l’appartenenza al Giudice ordinario delle controversie relative alla impugnazione degli esiti di un selezione per l’attribuzione a dirigente medico dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa anche dopo le novità introdotte dalla legge n. 118 del 2022 che prevede la formazione di una graduatoria di merito vincolante per il direttore generale delle Aziende sanitarie. Si afferma, difatti, richiamando altra pronunzia del medesimo Giudice amministrativo (T.A.R. Liguria, sez. I, 22 novembre 2023, n. 941) che “la selezione per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa attiene al “conferimento degli incarichi di direzione” (art. 15, comma 7-bis, primo cpv., del d.lgs. n. 502/1992) le cui controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario per espressa previsione della norma speciale di cui al sopra menzionato art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165/01, come interpretata dalla costante giurisprudenza (ex pluribus: Cass., SU, nn. 13491/2021 e 6455/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 1850/2019; T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, n. 639/2023). Le modifiche introdotte con la l. n. 118/2022 non hanno mutato la natura dell’incarico di direzione di struttura complessa sicché la procedura selettiva, anche dopo la novella, continua ad essere finalizzata all’attribuzione di un incarico dirigenziale con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in applicazione della norma citata, come costantemente interpretata della giurisprudenza (ex multis: Cass. SU n. 13491/2021 e n. 6455/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 1850/2019; Tar Lecce, sezione II, n. 1012/2023)”. Nello stesso senso si possono richiamare anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 29 novembre 2023, n. 2872; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 20 novembre 2023, n. 1342; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 3 agosto 2023 n. 1012; T.A.R. Piemonte, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1149.