Perenzione di un ricorso giudiziale ed effetti sull’ammissione ad un concorso pubblico

Il TAR Toscana, con sentenza dei primi giorni del 2024, in una complessa vicenda processuale che si era dipanata anche innanzi al TAR del Lazio e che coinvolgeva l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale a suo tempo indetto dalla Regione Toscana, affronta alcune questione di sicuro e più generale interesse.
Nella controversia era, difatti, accaduto che il giudizio amministrativo innanzi al TAR Lazio, che aveva carattere pregiudiziale a quello pendente innanzi al TAR Toscana e nell’ambito del quale era stata ottenuto l’ammissione con riserva al corso di di formazione specifica in medicina generale, fosse stato dichiarato “perento” con decreto; sicché conclude il TAR della Toscana “una pacifica giurisprudenza ha, da tempo, concluso per il “carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, atteso che l’effetto estintivo che si annette al decorso del termine annuale è automatico e di esso il provvedimento giudiziale fornisce una pura presa d’atto, del tutto avulsa da qualunque forma di delibazione del grado di diligenza osservato dalla parte interessata” (Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2023, n. 8416; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 febbraio 2023, n. 2006; Cons. Stato, sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7064; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 2 maggio 2013, n. 1276; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 dicembre 2012, n. 4892). Si tratta peraltro di quella stessa giurisprudenza che ha già trovato applicazione nei confronti dei ricorrenti ***** e che ha indotto il Consiglio di Stato a ribadire che “l’effetto perentivo, … come sancisce l’articolo 83 c.p.a., opera di diritto e può essere rilevato d’ufficio: pertanto, interviene automaticamente nel giudizio e produce i suoi effetti ex lege al compimento del termine annuale normativamente previsto” (Cons. Stato, sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 9006)”.
Tale travolgimento del giudizio amministrativo presupposto (nel cui ambito era stata-lo si ripete- disposta l’ammissione con riserva) determina, quindi, secondo il TAR della Toscana, anche la reviviscenza del provvedimento di esclusione dal concorso, atteso che “l’attività amministrativa esecutiva dei provvedimenti cautelari risulti automaticamente caducata dall’intervento di un provvedimento decisorio di contrario contenuto: Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2022, n. 2409; sez. II, 12 maggio 2021, n. 3756)”. Neppure, conclude il TAR della Toscana, può “invocarsi alcun legittimo affidamento nella situazione venutasi a creare in seguito ad un’ammissione con riserva, neanche nell’ottica comunitaria, sia in quanto il diritto processuale resta affidato alla disciplina interna degli Stati membri dell’Unione, sia perché la natura soltanto interinale delle ammissioni con riserva, a qualsiasi titolo, è chiaramente determinata a livello legislativo” (Cons. Stato sez. VI, 1° settembre 2022, n. 7620, in fattispecie sostanzialmente analoga).

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
Torna in alto