Procedimento disciplinare e diritto di sapere chi “mi ha denunziato” ex art. 54 bis d. lgs. n. 165 del 2001

Il TAR Veneto, con sentenza del maggio 2022, affronta un tema davvero di rilievo in un giudizio sull’accesso. Infatti, nell’ambito di un procedimento disciplinare, l’Amministrazione Scolastica aveva negato l’ostensione della segnalazione, “in conformità a quanto previsto dall’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 che avrebbe tutelato la riservatezza dei dipendenti intervenuti per segnalare “un fatto grave commesso da un docente nell’esercizio delle sue funzioni”. Orbene, preso atto che il procedimento disciplinare si era concluso con l’irrogazione di una sanzione, il Giudice amministrativo del Veneto conclude “che questo Tribunale in linea generale ha già chiarito (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 febbraio 2022, n. 286) che nel campo del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, il dipendente è sempre portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e dei documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatezza e che l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 garantisce pur sempre l’accesso ai documenti amministrativi relativi al rapporto di pubblico impiego anche se privatizzato”. A ciò consegue che “che devono ritenersi del tutto recessive le esigenze di riservatezza dei soggetti autori delle segnalazioni confluite nell’incolpazione disciplinare, innanzi all’esercizio delle prerogative difensive (di cui l’istanza di accesso costituisce manifestazione preliminare) da parte del soggetto che, all’esito del procedimento, risulti attinto dai susseguenti provvedimenti sanzionatori; Considerato infine che “all’accesso agli atti del procedimento disciplinare non ostano né ragioni di tutela della riservatezza dei controinteressati (peraltro, recessive rispetto alla necessità di acquisizione documentale a fini di difesa dei propri interessi), né l’improprio richiamo, in sede di atti successivi, alla preclusione in ordine alla rilevazione dell’identità del segnalatore ai sensi dell’art. 54 bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, in quanto riferita al diverso contesto della prevenzione dell’illegalità e repressione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni (l. n. 190/2012)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 21 dicembre 2018, n. 7283)”.
Da qui il diritto di accedere in modo pieno a tutti gli atti del procedimento disciplinare ivi incluse le segnalazioni.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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