Il TAR Piemonte, con sentenza del 26 gennaio 2023, nell’esaminare la sanzione disciplinare della destituzione inflitta per violazione dell’obbligo di esclusività, ricorda che è del tutto pacifico in giurisprudenza con riferimento al procedimento disciplinare dei professori universitari che, da un lato, “tutti i termini stabiliti dalle norme di settore, con riferimento alla fase (istruttoria) precedente al momento di avvio del procedimento disciplinare, coincidente con la comunicazione della contestazione degli addebiti, debbono considerarsi ordinatori, tenuto conto che il legislatore espressamente non li qualifica come perentori e che la fase pre-procedimentale non può giuridicamente equipararsi a quella realmente procedimentale” (ex pluribus Cons. St. VI, 2379/2019), dall’altro, l’unico termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento non può decorrere se non dall’acquisizione di una notizia di infrazione di contenuto tale da consentirne il pieno apprezzamento”. E, nella specie, è stato, quindi, rilevato che l’Amministrazione avesse avuto contezza delle attività libero professionali del docente (a tempo pieno) solo a seguito delle conclusioni delle indagini della Guardia di Finanze.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
sanzione
I termini dei procedimenti disciplinari dei docenti universitari sono perentori?
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